Trasparenza Bancaria

In questa pagina sono riepilogati sinteticamente i diritti della clientela previsti dalla normativa relativa alla trasparenza delle condizioni delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

In fondo alla pagina sono disponibili i documenti (Fogli Informativi; Guida Arbitro Bancario Finanziario; Disciplina MiFID) in formato PDF da consultare e scaricare.
La versione cartacea degli stessi documenti è inoltre disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico.

Fonti Normative

La regolamentazione in materia di trasparenza di prodotti e servizi bancari è disciplinata dai seguenti provvedimenti:   

  • Titolo VI del D.Lgs.385/93 concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
  • Deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 recante “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
  • Istruzioni di Vigilanza per le Banche della Banca d’Italia come modificato dal Provvedimento della Banca d’Italia del luglio 2009.

Definizioni

  • CLIENTE: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca;
  • LOCALE APERTO AL PUBBLICO O DIPENDENZA: la succursale e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo
  • OFFERTA FUORI SEDE: l’offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca;
  • TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato;
  • CLIENTELA (o Clienti) AL DETTAGLIO: i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Punti focali:

Pubblicità e informazione precontrattuale

La Banca deve mettere a disposizione del Cliente i documenti sotto riportati:

  • La Guida Pratica  “ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO” documento concernente l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell’art. 128-bis del Testo Unico Bancario;
  • il FOGLIO INFORMATIVO contenente informazioni  sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto;
  • il “DOCUMENTO DI SINTESI” che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo al tipo di operazione o servizio.

Inoltre la Banca consegna al Cliente, prima della conclusione del contratto, su richiesta del cliente, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. A scelta del Cliente può essere consegnato il solo Documento di sintesi.

Le disposizioni non si applicano per quei contratti che sono stati oggetto di trattativa individuale.

Contratto

Il Cliente che ha sottoscritto il contratto ha diritto di riceverne una copia, comprensiva delle condizioni generali. I contratti devono indicare il tasso d’interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticato, inclusi, gli eventuali oneri di mora. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma c.c.

Comunicazioni alla Clientela

Il Cliente che ha sottoscritto il Contratto ha diritto di ricevere da parte della Banca, almeno una volta all’anno, una informativa chiara e completa durante lo svolgimento del rapporto contrattuale ed un quadro sempre aggiornato delle condizioni economiche applicate, con particolare riferimento alle modifiche apportate in maniera unilaterale. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla Clientela ed indica i costi connessi alle diverse tecniche utlizzate.

L’EBA (L’European Banking Authority) ha emanato nuove Linee Guida per armonizzare le condizioni di valutazione e classificazione dei clienti inadempienti (default) tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell’Unione.
La nuova regolamentazione individua per le Banche condizioni più restrittive rispetto al passato per considerare un cliente come inadempiente (nuova definizione di default).
Il Gruppo MPS adotta la nuova regolamentazione a partire dal 1° gennaio 2021. 

Le principali novità

Il default per causa dei mancati pagamenti
Il cliente che non abbia adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni deve essere considerato automaticamente inadempiente (default) quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- Risulti un arretrato per capitale, interessi e commissioni da oltre 90gg consecutivi;
- L’impagato sia di ammontare superiore a 100€ per i clienti retail o 500€ per i clienti corporate;
- Il rapporto tra l’ammontare di impagato e l’esposizione del cliente sia superiore alla soglia dell’1%.
Nel computo delle condizioni di default non è più possibile mitigare l’impagato con margini disponibili su altre linee di credito in essere.
La classificazione a default sarà uniforme in tutte le aziende dal Gruppo Bancario perché ognuna contribuisce con le proprie esposizioni.
La Banca è tenuta, tuttavia, ad escludere che inadempimenti tecnici quali ad esempio ritardi dei sistemi di pagamento/malfunzionamenti tecnici/errori nei processi di contabilizzazione contribuiscano alla classificazione a default (c.d. situazione tecniche di arretrato).

Ritorno a performing dopo avere saldato l’arretrato
Qualora il cliente regolarizzi la propria posizione successivamente alla sua classificazione a default, la Banca deve attendere almeno 90 giorni senza verificare ulteriori situazioni di arretrato o pregiudizievoli, prima di ripristinare la controparte in Perfoming.
Le condizioni di stabile capacità finanziaria della controparte per 90 giorni consecutivi deve essere verificata a livello di Gruppo Bancario.

Il sostegno ai clienti attraverso la rimodulazione dei propri crediti
La Banca si fa parte attiva nel promuovere misure di sostegno ai clienti in temporanea difficoltà finanziaria.
Le nuove norme tuttavia precisano che una controparte deve essere considerata in default quando il valore dell’obbligazione rimodulata (distressed restructuring) produca una perdita per la Banca superiore all’1% rispetto alla obbligazione originaria.
Il cliente, quando incorra nella classificazione a default per causa di una ridotta obbligazione finanziaria, non può ritornare performing prima di 12 mesi.

Le propagazioni automatiche del default
La nuova regolamentazione impone alle Istituzioni Finanziarie di considerare i legami di rischio esistenti fra controparti connesse e la loro significatività ed individua fattispecie nelle quali il default deve essere apposto automaticamente (soci e rispettive società, cointestazioni e cointestatari, etc).
I clienti che risentono della propagazione del default possono ritornare in performing solo in relazione a una variazione della significatività della connessione di rischio/esposizione reciproca o al venir meno dell’originario default di controparte.


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