Reclami e Ricorsi

La Banca MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. è attenta alle esigenze dei propri clienti e presta la massima cura per assicurarne la completa soddisfazione.
È infatti obiettivo prioritario della Banca migliorare costantemente la qualità della relazione con la clientela, ascoltandone i bisogni e individuando soluzioni appropriate al fine di offrire il prodotto o servizio adeguato alle necessità e preferenze di ogni cliente.
È possibile, tuttavia, che in taluni casi il cliente ravvisi di non aver ricevuto un servizio corrispondente alle sue attese: in questi casi può rivolgersi alla Banca segnalando i motivi di insoddisfazione e suggerendo eventuali rimedi.
Il personale della Banca, infatti, è a disposizione della clientela per rispondere in modo veloce alle richieste di informazioni e assistenza o per trovare la soluzione più idonea a eventuali problemi che dovessero insorgere nei rapporti con la Banca.
Se non risultasse possibile, per qualsiasi motivo, trovare risposte soddisfacenti o superare le divergenze, il cliente può indirizzare un reclamo formale in forma scritta alla Funzione Reclami della Banca, allocata presso l’Ufficio Affari Generali e Reclami - Settore Legale e Reclami, con le seguenti modalità:

  • per posta ordinaria al seguente indirizzo:

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Settore Legale e Reclami (Funzione Reclami)
Via Panciatichi, 48
50127 FIRENZE

  • per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@mpscapitalservices.it
  • per posta certificata al seguente indirizzo: reclamimpscs@postacert.gruppo.mps.it  
  • per consegna diretta: il personale della Banca provvede al ritiro del reclamo e alla successiva trasmissione alla Funzione Reclami Al riguardo, è possibile utilizzare il facsimile di lettera per la presentazione di un reclamo rintracciabile alla sezione “Documentazione”, descrivendo nel miglior modo possibile le motivazioni che inducono a scrivere alla Banca.

È importante compilare il modulo in tutte le sue parti o, comunque, indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

  • dati identificativi persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio;
  • dati identificativi persone giuridiche: ragione sociale, codice fiscale aziendale o partita IVA;
  • numero identificativo del rapporto;
  • recapito telefonico o indirizzo e-mail al quale si desidera essere eventualmente contattati;
  • una descrizione chiara del prodotto/servizio fornito dalla Banca e dei motivi per i quali il cliente si ritiene insoddisfatto;
  • eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

L’assenza di queste informazioni potrebbe determinare la mancata presa in carico del reclamo. La Banca risponderà al cliente entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.

I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’evasione della segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per maggiori informazioni sull’argomento si invita a leggere l’informativa generale e l’informativa privacy reclami Informativa reclami.pdf.

Per informazioni telefoniche in materia di reclami è possibile contattare il numero 055/24981. Il contatto non ha valore di reclamo ufficiale. Il servizio viene fornito secondo le tariffe praticate dal gestore di appartenenza del chiamante.

Ogni ulteriore informazione, in coerenza con il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza della Banca, è disponibile nel documento Informativa sulle modalità di trattamento dei reclami della clientela rintracciabile alla sezione Documentazione.

Risoluzione stragiudiziale

Qualora la risposta al reclamo fornita dalla Banca sia insoddisfacente o la stessa non sia pervenuta entro i termini previsti e prima di adire l’autorità giudiziaria il cliente può - e, nei casi previsti dall’art. 5 del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28, deve ("condizione di procedibilità") - ricorrere ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)

  • se la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari;
  • se la contestazione è riferita ad operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; tale nuovo limite di competenza si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022. Fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009;
  • in caso di controversia riguardante conti correnti / mutui / prestiti personali, se l’importo richiesto non supera la somma di € 200.000,00;  
  • in caso di accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo), senza limiti di importo;
  • se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere informazioni nelle filiali della Banca d’Italia e/o alla Banca.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

  • se la controversia riguarda la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento UE n. 524/2013;
  • se l’importo richiesto non supera la somma di € 500.000, nel caso di richieste di denaro;
  • se la controversia ha come oggetto danni di natura patrimoniale che sono conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati;
  • se non è trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca (se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data);
  • se non sono pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche su iniziativa dell’intermediario e a cui l’investitore abbia aderito.

Il diritto di ricorrere all’ACF è sempre esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nel contratto clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.acf.consob.it.

Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore BancarioFinanziario

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it.

Il cliente può anche rivolgersi ad altro organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l’elenco degli organismi abilitati è consultabile sul sito internet www.giustizia.it.
Resta ferma inoltre per il cliente la facoltà – e, nei casi previsti, l’obbligo – di ricorrere, prima di adire l’autorità giudiziaria, alla procedura di negoziazione assistita, prevista e disciplinata dal D.L.12/9/2014 n. 132, convertito nella Legge 162/2014.
Ogni ulteriore informazione, in coerenza con il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza della Banca, è disponibile nel documento Informativa sulle modalità di trattamento dei reclami della clientela rintracciabile alla sezione Documentazione.

  • se la controversia riguarda operazioni inerenti sia i servizi bancari sia i servizi di investimento;
  • per attivare la procedura di mediazione, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in alternativa al ricorso all’ABF o all’ACF.