Informazioni generali
De@lDone Trading è il sistema di internalizzazione sistematica di strumenti finanziari non azionari gestito ed organizzato dall’Internalizzatore sistematico MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. (MPSCS) per il gruppo MPS
Cosa è DealDone Trading
DealDone Trading è la denominazione dell'attività internalizzazione sistematica svolta su base continua e regolare da parte di MPS Capital Services in obbligazioni e prodotti finanziari strutturati. Il sistema è Quote Driven, dove gli ordini dei clienti vengono eseguiti automaticamente, se compatibili con i prezzi e le quantità presenti su DDT, al prezzo dell’internalizzatore sistematico.
Chi è ammesso ad operare
Sono ammessi ad operare sull'internalizzatore sistematico DDT:
- gli Intermediari e gli altri soggetti di cui all'art. 35 comma 1 lett. b) del Regolamento Consob n. 20307 ("il Regolamento Intermediari") ammessi all'operatività su DDT che trasmettono ordini per conto dei propri clienti e che hanno sottoscritto un contratto di adesione con MPS Capital Services;
- i clienti di cui all'art. 35 comma 2 lett. c) cui MPS Capital Services presta servizi di esecuzione di ordini.
Ogni intermediario aderente può eventualmente accedere tramite:
- Le proprie Reti Commerciali: Filiali - Promotori Finanziari - Call Center
- I propri Canali Elettronici: Trading On Line - Home Banking - Remote Banking
Solido, Trasparente, Tempestivo
Solido perché appartiene al Gruppo Monte dei Paschi di Siena;
Trasparente perché i prezzi praticati da MPS Capital Services sono visibili sul portale www.mpscapitalservices.it;
Tempestivo perché le informazioni vengono pubblicate in tempo reale sia per i prezzi che per le negoziazioni.
Tutti possono accedere al mercato come ‘lettori’ nella sezione dedicata al DDT tramite il sito www.mpscapitalservices.it e possono consultare i cataloghi dei prezzi, i regolamenti e le comunicazioni senza tuttavia poter direttamente effettuare disposizioni.
Con riferimento alle informazioni relative alle operazioni concluse su DDT sono rese pubbliche mediante comunicazione nei confronti del meccanismo di pubblicazione autorizzato TRADEcho, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 Regolamento Delegato (UE) 600/2014.
La correttezza delle negoziazioni, così come la trasparenza dei meccanismi di mercato, vengono garantite dall’opera di un Comitato di Mercato. Il portale www.mpscapitalservices.it è lo strumento di comunicazione dei provvedimenti del Comitato.
Chi contattare
Un Market Center è attivo con il compito di fornire un supporto informativo e operativo alla Clientela.
Risponde al numero verde 800-669340
Il suo indirizzo e-mail è: ddtsupport@mpscapitalservices.it
Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
Il presente documento illustra, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento Intermediari, come successivamente modificato e integrato, le informazioni previste dall'art 45 e seguenti del Regolamento Delegato ed è destinato ai Clienti o ai potenziali Clienti di MPS Capital Services (la "Banca").
Tali informazioni vengono fornite tempestivamente al Cliente o al potenziale Cliente affinché possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari e i rischi ad essi connessi e, conseguentemente, questo possa prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
QUESTO DOCUMENTO NON DESCRIVE TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA, MA HA LA FINALITA’ DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.
Avvertenze Generali
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Parte “A” la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo del prodotto finanziario e delle singole tipologie di rischio;
2) la sua liquidità;
3) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1) La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) Rischio di mercato
Il rischio di mercato corrisponde al rischio che il valore di mercato degli strumenti detenuti diminuisca a cause delle variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro volatilità). Il rischio di mercato può essere a sua volta suddiviso in diverse tipologie, ciascuna delle quali concorre a determinare l’andamento del prezzo dell’investimento, può essere diverso:
• Rischio di Prezzo: è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quando non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento.Generalmente il prezzo di qualsiasi strumento finanziario varia in un determinato periodo di tempo, crescendo o diminuendo. La variazione del prezzo dipende da molteplici fattori, i principali dei quali sono l’andamento economico generale, le prospettive dell’emittente e l’andamento dei tassi di interesse di riferimento. L’ampiezza delle variazioni subite dal prezzo di un titolo in un determinato periodo di tempo è misurabile attraverso un indice statistico, chiamato volatilità. Maggiore è la volatilità di un titolo più elevata è la sua connotazione speculativa in termini di opportunità di profitto e di rischio di perdite. Normalmente le azioni nel loro insieme sono più volatili rispetto alle obbligazioni. Gli strumenti finanziari più volatili sono i derivati. Un’opportuna diversificazione di portafoglio contribuisce a ridurre il rischio derivante da variazioni avverse di prezzo indotte da fattori specifici legati all’emittente.
• Rischio tasso di interesse o Rischio di Tasso: è il rischio tipicamente associato alle obbligazioni e a tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Nel caso in cui si detenga in portafoglio un’obbligazione, il prezzo dello strumento alla scadenza è pari al valore di rimborso che generalmente coincide con il valore nominale. Prima della scadenza, l’aumento dei tassi di interesse di solito comporta una riduzione del prezzo dell’obbligazione. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la data di scadenza dello strumento finanziario. Il tasso di interesse può costituire l’attività il sottostante di taluni strumenti finanziari derivati.
• Rischio Cambio: il valore dell’investimento in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall’euro è legato non solamente alle variazioni di prezzo dello strumento stesso, ma anche a quelle del tasso di cambio tra la valuta di emissione e l’euro (c.d. “rischio di cambio”). Il risultato dell’investimento potrebbe essere quindi sensibilmente diverso da quello desumibile dall’andamento dei prezzi dello strumento finanziario. Si evidenzia che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che, comunque, l’andamento dei tassi di cambio può condizionare, anche in modo consistente, il risultato complessivo dell’investimento.
• Rischio di Volatilità (di prezzi, tassi di interesse, cambi): tipicamente associato agli investimenti in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), si manifesta quando il prezzo di mercato degli strumenti risulta influenzato o sensibile alle variazioni della volatilità attesa (non storica) di altre variabili di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant.
1.4) Rischio Emittente e Rischio di Credito
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso di interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi di interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il riferimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Per Rischio Emittente si intende anche la possibilità che l’emittente dello strumento finanziario non sia in grado di far fronte agli impegni (inteso sia come capitale e interessi, sia come dividendi e valore dello strumento). Per valutare se l’emittente è in grado di assolvere ai propri impegni, è necessario analizzare attentamente i dati di bilancio, che possono fornire utili indicazioni, nonché seguire le prospettive del mercato in cui opera. In tale ambito si osserva che le agenzie di rating svolgano attività di valutazione delle condizioni economiche degli emittenti anche in senso prospettico dell’emittente e trasformano il risultato delle loro analisi in indici di affidabilità degli emittenti, secondo scale prefissate. Diverse società, anche quotate sui mercati regolamentati, non sono classificate dalle agenzie di rating. Esse sono dette “unrated”, ma non necessariamente sono meno sicure di altre.
Il Rischio di Credito rappresenta la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte generi una corrispondente variazione inattesa del prezzo dello strumento finanziario negoziato e detenuto dall’investitore.
• Rischio di spread di credito: è definito come il differenziale di rendimento tra le obbligazioni emesse da emittenti con differenti merito creditizi; o lo spread è più elevato nel caso di basso merito creditizio e più contenuto in caso di buon merito creditizio.
Rischio di insolvenza dell’emittente rappresenta la possibilità che l’emittente non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
• Rischio sovrano rappresenta la possibilità che l’emittente sovrano non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
• Rischio di subordinazione caratterizza le emissioni obbligazionarie subordinate che, in caso di insolvenza e/o liquidazione dell’emittente, potrebbero generare perdite superiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.
1.5) Rischio di bail-in
Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o “BRRD” o “Direttiva”). Il 2 luglio 2015 il Parlamento Italiano ha approvato la legge di delegazione al Governo per il recepimento della Direttiva a seguito del quale, a partire dall’ 1 gennaio 2016, possono essere chiamati a contribuire alla risoluzione delle banche eventualmente in crisi anche i creditori senior (c.d. procedura di “bail-in”) attraverso la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. I decreti legislativi con i quali viene recepita la direttiva BRRD in Italia sono stati approvati dal Parlamento e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 267 del 16 novembre 2015.
In caso di crisi degli enti emittenti sottoposti all’applicazione della BRRD, gli investitori in strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da tali emittenti potrebbero essere esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’emittente. Inoltre, le autorità avranno il potere di modificare la scadenza delle passività, gli importi degli interessi pagabili e/o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento degli interessi.
Nell'applicazione dello strumento del “bail-in" (riduzione, azzeramento, conversione in capitale) le Autorità potranno osservare la seguente gerarchia (ogni classe successiva potrà essere interessata solo in caso di incapienza delle svalutazioni complessive risultanti dalle misure applicate alle classi precedenti): (i) azioni e strumenti di capitale; (ii) titoli subordinati; (iii) obbligazioni ed altri strumenti finanziari senior nonché altre passività ammissibili (ad esempio i depositi delle imprese diverse dalle microimprese e PMI per la parte eccedente l'importo di euro 100.000); (iv) i depositi per la parte eccedente l'importo di euro 100.000 di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese. A partire dal 1° gennaio 2019 lo strumento del bail-in sarà applicabile ai depositi delle imprese diverse dalle microimprese e PMI per la parte eccedente l'importo di euro 100.000 solo dopo che lo stesso sia stato applicato alle obbligazioni ed altri strumenti finanziari senior.Il bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa quali (i) cessione di attività ad un soggetto terzo, (ii) trasferimento di attività e passività ad una banca ("ente ponte") costituita e gestita dalle Autorità, (iii) trasferimento di attività e passività "critiche" ad una società veicolo ("bad bank"), detenuta totalmente o parzialmente dal fondo di risoluzione o dalle autorità pubbliche, per la gestione dell'attività con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso la cessione o la liquidazione della società veicolo. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra emittente e creditore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.
1.6) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo (OICR)
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo nei titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sedi in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) Il rischio di liquidità
Un prodotto finanziario è considerato liquido quando può essere trasformato in liquidità: (i) immediatamente o comunque entro un lasso di tempo ragionevole, senza ostacoli o limitazioni allo smobilizzo, e (ii) a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
Generalmente se il prodotto non è negoziato in sedi di negoziazione ovvero se su di esso vi sono pochi scambi, si può considerare il prodotto è poco liquido o illiquido..Il rischio di liquidità dipende principalmente dalle caratteristiche della sede di negoziazione in cui il prodotto è trattato. In generale, i prodotti negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione sono più liquidi diquelli non trattati su queste sedi di negoziazione poiché la domanda e l’offerta di titoli proveniente da numerosi operatori viene indirizzata su tali sedi e contribuisce a formare prezzi più affidabili in quanto derivano dal risultato di scambi (o proposte di scambio) numerosi.
Altre tipologie di prodotti finanziari sono liquidi non in quanto esista una sede di negoziazione, ma per il fatto che il soggetto che li istituisce e gestisce a convertire il prodotto stesso in liquidità a prezzi definiti in modo oggettivo, senza penalizzazione e con tempistiche predeterminate. È il caso ad esempio dei fondi comuni di investimento aperti.Occorre pertanto considerare che lo smobilizzo/disinvestimento di prodotti che non presentino una delle caratteristiche sopra esposte può comportare per l’investitore difficoltà di liquidare il prodotto in tempi ragionevoli e/o la possibilità di liquidarlo ad un prezzo che non rappresenta il reale valore del prodotto stesso, o in generale delle penalizzazioni in termini economici.
3) Gli altri fattori fonte dei rischi generali
3.1) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
3.2) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
3.3) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, tali sistemi possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso la Banca circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
3.4) Informazioni relative ai rischi connessi alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà (“TTCA”)
I contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà (“TTCA”) costituiscono una fattispecie contrattuale, disciplinata dal d.lgs. 170/2004 (come integrato e modificato), avente ad oggetto il trasferimento tra le parti della proprietà di denaro contante e strumenti finanziari (“attività finanziarie”) al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie (i.e.: obbligazioni, anche condizionali o future, al pagamento di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari).
Le attività finanziarie eventualmente trasferite dal Cliente alla Banca in virtù di un TTCA passano nella proprietà di quest’ultima che, quindi, potrà utilizzarle a propria discrezione (ivi inclusa la cessione/trasferimento a terzi a qualsiasi titolo) e i diritti del Cliente in relazione a tali attività finanziarie saranno sostituiti da un’obbligazione contrattuale (non garantita) alla restituzione dell’equivalente.Alle attività finanziarie ricevute da parte del Cliente in virtù di un TTCA, la Banca non applicherà alcuna misura volta alla salvaguardia e protezione degli strumenti finanziari e fondi dei clienti. Inoltre, al denaro contante e agli strumenti finanziari ricevute dalla Banca in virtù di un TTCA, non si applica la disciplina prevista per i “depositi” ivi incluse le norme relative la costituzione e funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659 (come richiamato al punto 1,8 della Sezione I).Come conseguenza della perdita del diritto di proprietà sugli strumenti finanziari trasferiti alla Banca in virtù di un TTCA, il Cliente:
(i) non potrà più esercitare i diritti amministrativi connessi a tali strumenti. Anche nel caso in cui, in connessione all’esercizio di tali diritti, la Banca abbia concordato di agire in conformità alle istruzioni impartite dal Cliente, questa potrebbe non essere in grado di rispettare gli accordi presi (nell’eventualità in cui abbia cessato a sua volta di detenere gli strumenti finanziari e non sia in grado di ottenere prontamente strumenti finanziari equivalenti);
(ii) non avrà più diritto a dividendi, cedole o altro pagamento, interesse o diritto (ivi inclusi titoli o proprietà maturati od offerti in qualsiasi momento) derivanti dalla titolarità di tali strumenti finanziari; ma le condizioni del relativo TTCA possono prevedere il diritto del Cliente a ricevere un pagamento rappresentativo di tale dividendo, cedola o altro pagamento (cd. “manufactured payment”). Tuttavia, qualora il Cliente riscuota o abbia diritto ariscuotere un manufactured payment, il trattamento fiscale applicato a tale pagamento potrà differire da quello applicabile al dividendo, cedola o altro pagamento che sarebbe stato direttamente percepito dal Cliente in qualità di proprietario dello strumento finanziario.
Inoltre, qualora la Banca cessi di detenere gli strumenti finanziari ricevuti in virtù di un TTCA e non sia in grado di ottenere prontamente strumenti finanziari equivalenti da consegnare al Cliente al momento richiesto: (a) il Cliente potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi di consegna (aventi ad oggetto gli stessi strumenti finanziari) verso terze parti; (b) una controparte, un mercato o un altro soggetto terzo potrebbe esercitare nei confronti del Cliente il diritto di buy-in sui relativi strumenti finanziari; e (c) il Cliente potrebbe non essere in grado di esercitare diritti o di intraprendere altre azioni in relazione a tali strumenti finanziari.
In relazione agli strumenti finanziari ricevuti in virtù di un TTCA, fatto salvo qualsiasi diverso accordo, la Banca non ha alcun obbligo di informare il Cliente in merito a eventi o azioni societari(e) che dovessero interessare tali strumenti finanziari. Il trasferimento alla Banca delle attività finanziarie con funzione di garanzia e la restituzione al Cliente dell’equivalente può comportare conseguenze fiscali diverse da quelle che sarebbero applicabili al Cliente nel caso in cui questi avesse mantenuto la titolarità di tali attività finanziarie. In caso di insolvenza o inadempimento della Banca, il soddisfacimento della pretesa del Cliente (alla consegna di strumenti finanziari equivalenti e/o alla restituzione del denaro contante) potrebbe non essere garantito e sarà soggetto ai termini del relativo contratto e alla legge applicabile: il Cliente potrebbe pertanto non ricevere indietro attività finanziarie equivalenti né recuperarne l’intero valore (fatta comunque salva la possibilità di estinguere il relativo credito tramite compensazione e/o applicazione delle clausole di “close-out netting”). In caso in cui la Banca sia soggetta all’applicazione di una misura o strumento di risoluzione ai sensi del D.Lgs 180, quanto indicato nel punto 1.5 della presente Sezione (“Rischio di bail-in”) si applica anche al TTCA stipulato tra il Cliente e la Banca e al relativo credito del Cliente.
Parte “B” la rischiosita’ degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1) I futures
1.1) L’effetto “leva”. Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore.
Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1) L’acquisto di un’opzione. L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza.L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
2.2) La vendita di un’opzione. La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini e condizioni contrattuali. L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3) Rischio di cambio. I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente la lira) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1) I contratti di swaps. I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
Per informazioni più dettagliate riferibili a
- COSTI E ONERI
- INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI
- INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
si prega di visionare la nota informativa allegata.